autentiche-250In caso di vendita di un oggetto avente valore artistico e culturale, il Codice dei Beni Culturali prevede da parte del venditore il rilascio all’aquirente di un attestato di autenticità e di provenienza:

Chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d’ antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione attestante l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell’opera o dell’oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi” (Art. 64, c.1: Attestati di autenticità e di provenienza).

Il nostro certificato di autenticità è costituito da:
– Scheda dell’opera: indicazione dell’autore, titolo, epoca e di tutte le caratteristiche connotative.
– Iconografia: una o più immagini significative
– Commento: commenti e citazioni riferiti all’opera
– Bibliografia: individuazione di riferimenti bibliografici all’opera
– Prezzo: espresso in euro
– Dichiarazione di autenticità:Certifico che l’opera sopra descritta è originale, cioè che non si tratta di una contraffazione e che non presenta mancanze o imperfezioni di nessun genere, se non quelle eventualmente messe in evidenza e specificate nella descrizione”.
– Data e firma del titolare

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